Rispondendo ad una recente interrogazione parlamentare, il MEF ha chiarito cosa cambia per la fruizione del Bonus Facciate dopo il DL Antifrodi e quali sono i termini previsti per gli interventi di Superbonus 110% nel caso di lavori trainanti e trainati all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Superbonus 110%: l’interrogazione al MEF
Sono le due interessanti domande poste nell’interrogazione a risposta in commissione 5-07145 presentata dal Deputato Gian Mario Fragomeli al Ministro dell’economia e delle finanze.
«…circa la possibilità di fruire dello sconto in fattura nel caso del “bonus facciate” pagando entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il corrispondente 10 per cento che residua dalla fattura, specificando che, anche per tutte le opere fatturate entro fine anno, non è necessaria la presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che avevano iniziato i lavori ma che presumibilmente termineranno oltre il 16 marzo 2022».
Il deputato Fragomeli rileva che, alla luce del Decreto anti-frode, molti cantieri hanno fermato le attività a causa del possibile rischio di perdere il diritto al credito d’imposta del 90% previsto dal cosiddetto bonus facciate per tutti quei lavori che termineranno dopo febbraio 2022 pur se, in conformità a quanto previsto dall’Amministrazione finanziaria e ribadito in precedenti risposte in questa sede, si è provveduto, o si provvederà, al pagamento della fattura a saldo, successivamente al 12 novembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021.
Applicandosi al bonus facciate l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese, (che sono sottoscritti solo a lavori ultimati), risulterebbe difficile in questi casi rispettare il termine del 16 marzo 2022 per presentare all’Agenzia la comunicazione per trasferire il credito all’impresa (sconto in fattura) pregiudicando quindi la possibilità di realizzare le opere già avviate.
Bonus facciate: il chiarimento del MEF
Il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze, Federico Freni, ha chiarito che la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.
Nelle prime FAQ del 22 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che è meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frode, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate. In tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Superbonus 110%: gli orizzonti temporali per gli interventi trainanti e trainati in condominio
Si chiede, poi, un chiarimento circa “l’ambito di applicazione delle disposizioni di proroga del “Superbonus” per il 2022 affermando il presupposto che i lavori trainati all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l’inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi».
La problematica viene affrontata dal Sottosegretario prendendo come riferimento i contenuti del Disegno di Legge di Bilancio 2022 (art. 9, comma 1) con il quale sono previste importanti modifiche per l’applicazione del superbonus 110%.
In particolare, il Sottosegretario conferma la volontà del legislatore di prevedere nuovi termini di vigenza dell’agevolazione, diversificati in funzione dei soggetti che sostengono le spese.
Superbonus 110%: i termini in dettaglio
Più in particolare, il termine per il sostenimento delle spese che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione è fissato al:
- 31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, a condizione che, alla data del 30 settembre 2021, abbiano già effettuato la comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell’articolo 119, ovvero, nel caso d’interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- 31 dicembre 2025, per le spese sostenute per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie di edifici da due a quattro unità immobiliari. In sostanza viene uniformato il termine previsto per i condomìni e per i proprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari senza prevedere alcuna condizione riferita alla percentuale di lavori realizzati. Viene, tuttavia, diminuita progressivamente l’aliquota di detrazione, che resta al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;
- 31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro annui, per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- 31 dicembre 2023, per le spese sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, dalle società in house providing, nonché dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119, qualora, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Conclusioni
In definitiva, a differenza di quanto sostenuto dagli Onorevoli interroganti, per i lavori trainati eseguiti all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell’agevolazione fiscale, gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per fruire dell’agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel nuovo comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31 dicembre 2022, sempreché sussistano i requisiti indicati nel medesimo comma 8-bis.