Il Decreto rilancio in vigore da maggio 2020, nel mese di luglio 2020 è diventato legge e include tutte le regole per ottenere il Superbonus 110% per migliorare l’efficienza energetica della tua casa. Vediamo tutte le indicazioni utili che dobbiamo conoscere per poter usufruire di questa agevolazione.

La maxi agevolazione per l’edilizia
All’interno del decreto, l’articolo che riguarda specificamente la maxi agevolazione per l’edilizia è contenuta nell’art. 119, e si parla di interventi agevolati al 110% per:
- Isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
- Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
- Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
- Impianti a pompa di calore e condensazione
- Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
- Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE
- Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Si tratta quindi di interventi di efficientamento energetico, che normalmente rientrerebbero nell’ecobonus. Per questo il Superbonus è detto anche Ecobonus 110%. Ma proprio perché si tratta di interventi consistenti per la nostra abitazione, vengono agevolati al 110%. È importante, quindi, che ci siano degli interventi trainanti.
Interventi trainanti del Superbonus: cosa sono?
Gli interventi trainanti dell’intero progetto di miglioramento sono proprio quelli che abbiamo visto finora nell’elenco. Potremmo riassumerli in macro-categorie che racchiudono interventi di:
- isolamento termico per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
- sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.
Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati
Per l’applicazione del superbonus con il nuovo testo sono previsti limiti di spesa differenziati in base al numero di immobili che fanno parte dell’edifico. Vediamoli tutti.

1 Intervento: Cappotto termico
Il primo intervento, citato alla lettera A all’interno del comma 1 dell’art.119, è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio».
Il cosiddetto cappotto termico. L’unica condizione posta dalla norma è che l’intervento abbia
«un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Quindi, per la coibentazione avremo questi tre scenari:
- 50 mila euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
- 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
2 Intervento: Impianti termici e pompa di calore
Il secondo intervento, presente alla lettera B all’interno del comma 1 dell’art.119, è la
«sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, e per l’installazione di collettori solari. Per i comuni montani non interessati a procedure d’infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell’aria la detrazione è ammessa anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Precisato inoltre che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE, nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione».
Quindi, per la sostituzione di impianti di riscaldamento avremo tre scenari:
- 30 mila euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
- 20 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino a otto unità immobiliari;
- 15 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oltre le otto unità immobiliari.
3 Intervento: Sostituzione caldaia senza combinazione con fotovoltaico
Il terzo tipo di intervento, citato alla lettera C all’interno del comma 1 dell’art.119, agisce sugli
«edifici unifamiliari, compresi quelli situati all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. Con il passaggio parlamentare si riconosce il superbonus anche nel caso di impianti a condensazione (almeno di classe A), mentre il testo originario si limitava a quelli a pompa di calore. Nei comuni con aree non metanizzate e nei comuni montani, è ammessa anche la sostituzione dell’impianto preesistente con altro con caldaia a biomassa con classe di qualità non inferiore a 5 stelle. In entrambi i casi si deve trattare di comuni non interessati a procedure d’infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell’aria».
Come chiarito nella relazione al nuovo testo, per unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno si intendono le villette a schiera. Con questa formulazione si consente, quindi, anche ai proprietari di singole villette fisicamente collegate tra loro, di usufruire del superbonus per la coibentazione, senza la necessità che l’intero complesso di villette effettui i lavori.
È, infatti, possibile ottenere il risparmio energetico richiesto dalla normativa, ossia la riduzione di due classi di consumo energetico, non solo intervenendo sulle parti esterne ma anche con interventi di coibentazione interna.
Opere agevolate con il Superbonus e i lavori trainanti
Quando si esegue almeno uno di questi lavori “trainanti” si può avere la detrazione del 110% anche per le opere agevolate con l’ecobonus ordinario (sono i cosiddetti lavori “trainati”): ad esempio, la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari.
Inoltre, il decreto Rilancio permette di abbinare ai lavori “trainanti” anche l’installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo, e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Dunque, i massimali di spesa cambiano a seconda del tipo di intervento e di edificio.
Cessione del credito o sconto in fattura per il Superbonus: come funziona?
La procedura della cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% oltre che per l’Ecobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il superbonus.
In conclusione, le informazioni dettagliate sulle modalità per lo sconto o la cessione del credito sono contenute nell’art. 121 del decreto, e in generale valgono per interventi di:
- Recupero patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Misure antisismiche
- Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)
- Installazione impianti fotovoltaici.